Sez. 1, Sentenza n. 9795 del 18/11/1994 (Rv. 488715 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Diniego della tutela ex art. 700 cod. proc. civ. - Provvedimento - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Pronuncia sulle spese processuali - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
Il provvedimento pretorile di diniego della tutela urgente di cui all'art. 700 cod. proc. civ. non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso il suo carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione di merito. Esso, peraltro, diviene impugnabile per mezzo di tale rimedio straordinario solo limitatamente all'eventuale pronuncia riguardante le spese processuali, rispetto alla quale assume natura decisoria, incidente in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)