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Sez. 3, Sentenza n. 6540 del 27/06/1990 (Rv. 468046 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - RIFERIMENTO A CAPO AUTONOMO OVVERO DIPENDENTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN VIA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468046-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - RIFERIMENTO A CAPO AUTONOMO OVVERO DIPENDENTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN VIA PRINCIPALE - IRRILEVANZA.*

Ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., il quale è rivolto a rendere possibile alla parte parzialmente soccombente di accettare la sentenza soltanto se la medesima venga accettata anche dalla controparte, senza dover subire gli effetti della decadenza dal diritto di impugnazione o della propria acquiescenza, le parti contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. possono proporre impugnazione incidentale, anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza, avverso qualsiasi statuizione della stessa che abbia deciso le controversie in senso a loro sfavorevole ed anche quando si tratti di cosiddetti capi autonomi della pronuncia impugnata, non risultando, neppure dalla lettera della disposizione normativa, alcun limite oggettivo all'ammissibilità dell'impugnazione. (Conf 4640/89, mass n 464074; (Conf 6311/88, mass n 460653).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)