Sez. 6, Sentenza n. 4932 del 15/02/1984 Ud. (dep. 28/05/1984) Rv. 164487 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTI OGGETTIVI - (MATERIALE) - COESISTENZA DELL'INTERESSE PRIVATO E DI QUELLO PUBBLICO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTI OGGETTIVI - (MATERIALE) - COESISTENZA DELL'INTERESSE PRIVATO E DI QUELLO PUBBLICO - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE.*
La coesistenza dell'interesse privato e di quello pubblico per sè sola, non basta ad integrare il reato di cui allo art. 324 cod. pen., né è sufficiente allo stesso scopo, la mera violazione dello Obbligo di astensione; occorre, invece, che il pubblico ufficiale, allo scopo di realizzare un intento di privata utilità, strumentalizzi il proprio ufficio con un'ingerenza profittatrice; nel procedimento di formazione dello atto amministrativo, che ne alteri la fisionomia; sicché, per un verso, l'atto si presenti apparentemente ispirato al solo interesse pubblico, mentre nella sostanza risulta asservito l'interesse privato, con un vantaggio che ponga il pubblico ufficiale in posizione di privilegio rispetto alla generalità dei cittadini, e, per altro verso, costituisca violazione dell'imparzialità della pubblica amministrazione, che è valore solennemente affermato nell'art. 97 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)