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Sez. 2, Sentenza n. 4054 del 06/12/1974 (Rv. 372669 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DECISIONE NEGATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372669-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI DEL CONSULENTE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - DECISIONE NEGATIVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

La rinnovazione o il supplemento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il quale, pertanto - ancorche sollecitato dalla parte - non e tenuto a motivare l'eventuale rifiuto a disporli. (V 1650'73, mass n 364534).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)