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Sez. L, Sentenza n. 1345 del 14/02/1997 (Rv. 502402 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Istituti di patronato - Effetti determinati dall'entrata in vigore della legge n. 112 del 1980 - Rapporti di lavoro protrattisi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge - Natura giuridica - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Conseguenze - Natura autoritativa degli atti concernenti l'inquadramento del pubblico impiegato emanati prima dell'entrata in vigore della legge n. 112 del 1980 - Poteri dell'A.G.O. - Limiti.
Stato
decisa il 1997-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502402-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

L'art. 1 della legge 27 marzo 1980 n. 112, il quale dispone che gli istituti di patronato, di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947 n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato, ha portata innovativa e quindi non retroattiva, e perciò non ha inciso sul permanere, fino alla data di entrata in vigore della legge predetta, del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro dei dipendenti dei suddetti istituti, rapporto che poi, a partire dalla suddetta data, ha acquisito natura privatistica; ne consegue che il giudice ordinario - competente a conoscere del rapporto di lavoro dei dipendenti di tali istituti che si sia protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina, non potendosi distinguere, ai fini della giurisdizione, tra pretese fondate sul rapporto di pubblico impiego e pretese inerenti alla fase privatistica del rapporto stesso - deve applicare, in relazione alle pretese concernenti la prima fase del rapporto, le regole ed i principi propri del rapporto di pubblico impiego e deve quindi distinguere, nell'ambito degli atti emanati per la gestione di tale tipo di rapporto, tra quelli di natura autoritativa (fra i quali rientrano i provvedimenti concernenti l'inquadramento dei pubblici impiegati) - rispetto ai quali non opera nemmeno l'istituto della disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E), che riguarda solo la tutela dei diritti soggettivi - e quelli di natura paritetica, essendo tenuto a rispettare gli effetti costitutivi prodotti dai primi.

Riferimenti normativi: Legge 27/03/1980 num. 112 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 29/07/1947 num. 804 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)