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Sez. 2, Sentenza n. 1036 del 25/02/1989 (Rv. 461994 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - CONSAPEVOLEZZA DELLA GRAVITÀ DI UNA MALATTIA - STATO EMOTIVO CONSEGUENTE - INCAPACITÀ NATURALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461994-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE - ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - CONTRATTI IN GENERE - CONSAPEVOLEZZA DELLA GRAVITÀ DI UNA MALATTIA - STATO EMOTIVO CONSEGUENTE - INCAPACITÀ NATURALE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Lo stato emotivo conseguente alla consapevolezza di essere affetto da grave malattia (nella specie, un linfogranuloma maligno) non comporta, di per sè, una situazione di incapacità naturale ed, in via generale, non rileva ai fini dell'annullabilità del contratto ai sensi dell'art. 1425 cod. civ., ove non risulti provato che esso abbia inciso sulla sfera psico-intellettiva del soggetto, producendo un vero e proprio squilibrio mentale. Il relativo accertamento non è censurabile in Sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (V 4955/85, mass n 442330; (V 112/82, mass n 417795; (V 3173/75, mass n 377274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)