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Sez. 2, Sentenza n. 4955 del 12/10/1985 (Rv. 442330 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE - NOZIONE DI INCAPACITÀ NATURALE.*
Stato
decisa il 1985-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442330-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER INCAPACITÀ - NATURALE - NOZIONE DI INCAPACITÀ NATURALE.*

L'incapacità naturale, che ai sensi degli artt. 428 e 1425, secondo comma, cod. civ. dà luogo all'annullamento degli Atti compiuti dal soggetto che ne è colpito, consiste in ogni stato psichico abnorme, pur se improvviso e transitorio e non dovuto a una tipica infermità mentale o a un vero e proprio processo patologico, che abolisca o scemi notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli Atti stessi o la formazione di una volontà cosciente. (V 4584/78, mass n 394253).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 1425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)