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Sez. 1, Sentenza n. 6462 del 18/12/1985 (Rv. 443538 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - AREE A DESTINAZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA EX ART. 16, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA - VIGORE DELLA PREDETTA DISCIPLINA - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443538-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - AREE A DESTINAZIONE EDILIZIA - DISCIPLINA EX ART. 16, COMMI QUINTO, SESTO E SETTIMO DELLA LEGGE N. 865 DEL 1971 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA - VIGORE DELLA PREDETTA DISCIPLINA - PERSISTENZA.*

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi quinto, sesto, settimo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (come modificato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977 n. 10), resa con sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 - come si evince dal dispositivo interpretato alla luce della relativa motivazione - si riferisce soltanto alle aree a destinazione edilizia, per le quali è stato rilevato il contrasto con gli artt. 3 e 42 cost. In difetto di una correlazione tra l'indennità espropriativa e l'effettiva consistenza del bene. Ne consegue che la richiamata disciplina è tuttora in vigore per quanto attiene alla Determinazione dell'indennità di esproprio di aree a destinazione agricola, le cui oggettive caratteristiche sono contemplate dalla citata legge per una liquidazione dello indennizzo non svincolato dal valore effettivo del cespite. (V 2603/83, mass n 427482; (V 5091/81, mass n 415875, Corte cost. Ord. 84/80; (Conf 5401/84, mass n 437104).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 42, Costituzione art. 136, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)