Sez. 1, Sentenza n. 2603 del 14/04/1983 (Rv. 427482 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - DICHIARAZIONE D'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - INTERPRETAZIONE - RIFERIMENTO ALLA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso di avvenuta pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge, è consentito al giudice di attingere dalla motivazione la ratio della decisione, e quindi di individuare con esattezza le ragioni della ritenuta illegittimità costituzionale, quando non venga direttamente in questione la norma oggetto della pronuncia di incostituzionalità, ma si tratti, invece, di deliberare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma diversa, pur se fondata sui medesimi principi, in detta ipotesi essendo in gioco non l'efficacia erga omnes della sentenza, ma la ragione che ha indotto la Corte costituzionale a pronunziarla, la quale non può ricercarsi che nella motivazione. (V 5091/81, mass n 415875; (V 3571/77, mass n 387173; (V 159/75, mass n 373336; (V 46/75, mass n 373176).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 23 PENDENTE, Legge Cost. 11/03/1953 num. 87 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)