Sez. 1, Sentenza n. 24856 del 22/11/2006 (Rv. 593234 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Sentenze della Corte di Cassazione - Errore revocatorio - Caratteri - Evidenza, semplice rilevabilità, essenzialità, decisività - Oggetto - Atti interni del giudizio di legittimità - Nozione - Errore riguardante gli atti inclusi nel fascicolo d'ufficio - Rilevanza ai fini della revocazione - Condizioni - Fattispecie in tema di errata valutazione dei motivi di appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché quelli dell'essenzialità e della decisività ai fini della decisione, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, in quanto, qualora fosse configurabile come causa determinante della pronuncia impugnata in cassazione, il correlato vizio potrebbe essere fatto valere esclusivamente con i rimedi proponibili contro la sentenza di merito. In particolare, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla proposizione del ricorso (ad esempio, il deposito ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. ed il controricorso con eventuale ricorso incidentale), tutti gli atti che vanno depositati insieme al ricorso ai sensi dell'art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., nonché il fascicolo d'ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte debba esaminarli direttamente con propria autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti "errores in procedendo", ovvero perché siano emerse questioni processuali rilevabili d'ufficio. Pertanto, non assume rilievo ai fini della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione l'errore riguardante un atto (nella specie, l'atto di appello, nel quale il ricorrente sosteneva di aver proposto una censura che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto non sollevata) che, pur facendo parte del fascicolo d'ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito, e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in funzione dell'esame delle censure prospettate con i motivi di ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)