Sez. 3, Sentenza n. 14734 del 21/11/2001 (Rv. 550477 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Danno verificatosi nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno - Onere probatorio - Spettanza al danneggiato - Eccezione dell'assicuratore emittente il contrassegno di mancata conclusione del contratto o di mancato pagamento del premio - Inammissibilità - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore, a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, cod. civ. In presenza dell'adempimento di tale onere probatorio, l'assicuratore che ha emesso il contrassegno non può opporre al danneggiato che il contratto non era stato ancora concluso o che il premio non era stato pagato, essendogli preclusa, ex art. 18, secondo comma, della citata legge n. 990 del 1969, la possibilità di far valere particolari pattuizioni intervenute con il contraente che restringano la disciplina legale dell'assicurazione obbligatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)