Sez. 3, Sentenza n. 5194 del 25/05/1998 (Rv. 515786 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE | Riconducibilità del danno al periodo di copertura assicurativa - Prova - Onere del danneggiato - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della RCA il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge 990 del 1969 ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo investitore, ovvero nel periodo di tolleranza previsto dal secondo comma dell'art. 1901 cod. civ. oppure che essendosi verificato il sinistro nel periodo di sospensione assicurativa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. il premio sia stato pagato dall'assicurato anteriormente al sinistro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)