Sez. 1, Sentenza n. 61 del 08/01/2003 (Rv. 559460 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Società in accomandita semplice - Nomina da parte del presidente del Tribunale ex art. 2275, cod. civ. - Presupposti - Inesistenza di contrasto tra i soci sulla esistenza di una causa di scioglimento - Necessità - Giudizio di accertamento sul verificarsi di una causa di scioglimento - Definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Potere del giudice in sede contenziosa - Sussistenza - Condizioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA
La nomina del liquidatore di una società di persone (nella specie, società in accomandita semplice) da parte del Presidente del Tribunale, in sede di volontaria giurisdizione, ex art. 2275, cod. civ., è possibile, allo scopo di supplire all'inattività dell'assemblea, esclusivamente quando tra i soci non sia in contestazione lo scioglimento della società. Pertanto, nel caso in cui sia controverso tra i soci il verificarsi di una causa di scioglimento, la nomina del liquidatore spetta al giudice adito in sede contenziosa, anche se il relativo giudizio sia definito con una pronunzia che dichiari cessata la materia del contendere, a seguito del sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza che, in un separato giudizio, ha dichiarato sciolta la società per insanabile contrasto tra i soci e per l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2275, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2315
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)