Sez. 1, Sentenza n. 8024 del 13/06/2000 (Rv. 537541 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Decreto del presidente del Tribunale di nomina di liquidatori di una società - Ricorribilità ai sensi dell'art. 111 Cost. - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa a nomina dei liquidatori a seguito della revoca dei precedenti liquidatori disposta dal giudice nella controversia instaurata da uno dei soci senza emergenza di contrasti circa il permanere dello stato di liquidazione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il decreto col quale il Presidente del Tribunale provvede alla nomina dei liquidatori di una società, nel caso in cui risulti pacifica la sussistenza della causa di scioglimento, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione ed è privo di contenuto decisorio, onde non è ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. (Nella specie, avendo i soci di una società di fatto posto in liquidazione la suddetta società nominando i liquidatori, ed avendo il giudice, adito da uno dei soci revocato i suddetti liquidatori, senza che i soci, provvedessero a nominarne altri o impugnassero l'ordinanza di revoca nell'ambito del processo in cui era stata emanata, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il provvedimento presidenziale di nomina dei liquidatori, atteso che tale provvedimento non risolveva un contrasto circa il permanere dello stato di liquidazione e si rendeva necessario per la mancata sostituzione dei liquidatori revocati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)