Sez. 1, Sentenza n. 4979 del 19/05/1998 (Rv. 515562 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA | Contrasto tra soci sull'esistenza di un causa di scioglimento della società - Conseguenze - Nomina dei liquidatori da parte del presidente del tribunale ex art. 2450 cod. civ. - Inammissibilità - Decreto presidenziale dichiarativo dello scioglimento della società con nomina contestuale dei liquidatori - Illegittimità - Ricorso avverso il decreto ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - NOMINA
La speciale procedura non contenziosa per decreto prevista dall'art. 2450, terzo comma, cod. civ. per la nomina dei liquidatori può legittimamente instaurarsi solo quando, pacifica tra i soci la sussistenza di una causa di scioglimento della società, sia insorto tra essi un contrasto in relazione alle persone fisiche da nominare come liquidatori, dovendosi, per converso, risolvere la eventuale controversia circa la esistenza o meno di una causa di scioglimento della compagine societaria mediante la proposizione di un'azione in via ordinaria. Ne consegue la illegittimità del decreto del presidente del tribunale emesso, in presenza di un dissenso tra i soci circa la necessità di procedere allo scioglimento della società, al fine di dirimere, implicitamente o esplicitamente, il contrasto societario, (affermando, nella specie, la esistenza di una causa di scioglimento e nominando, contestualmente, i liquidatori), nonché la ricorribilità per Cassazione, ex art. 111 Cost., di tale provvedimento, in assenza di altri rimedi processuali, attesane la indubitabile natura sostanziale di sentenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)