diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 26/07/1989 (Rv. 463490 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463490-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - PROCEDIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*

L'art. 91 cod. proc. civ., secondo il quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese, è applicabile in relazione ad ogni provvedimento, ancorché adottato sotto Forma di ordinanza o di decreto, che per il suo contenuto sia idoneo a risolvere contrapposte posizioni di diritto e presenti il carattere della definitività rispetto alla chiusura del procedimento in cui è reso, a prescindere dal fatto che il provvedimento stesso sia destinato a passare in giudicato. Detta norma, pertanto, opera anche nei procedimenti sommari e cautelari, come il procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove l'istanza di provvedimento di urgenza "ante causam" venga respinta, tale provvedimento, che chiude in maniera definitiva il procedimento cautelare, deve contenere la condanna dell'istante al rimborso delle spese a favore della parte resistente, la quale altrimenti non potrebbe venir ripagata in alcun modo per il suo dispendio di attività processuale. (Conf 2012/89, mass n 462615; (Conf 5704/88, mass n 460239; (Conf 3572/88, mass n 458886; (Conf 2896/87, mass n 452010).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)