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Sez. 2, Sentenza n. 3572 del 23/05/1988 (Rv. 458886 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - DINIEGO - ORDINANZA RELATIVA - PRONUNCIA SULLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458886-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - IN GENERE - DINIEGO - ORDINANZA RELATIVA - PRONUNCIA SULLE SPESE - AMMISSIBILITÀ.*

L'ordinanza che respinge la richiesta misura di urgenza legittimamente dispone, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., in ordine alle spese del relativo procedimento, atteso che in tale norma il termine "sentenza" va inteso nel senso di provvedimento, mentre la soccombenza va riferita non solo a definitive situazioni di diritto sostanziale ma anche a risultati di rilievo circoscritto al procedimento concluso dal provvedimento stesso. (V 7694/87, mass n 455570; (Conf 6066/83, mass n 430872; (contra 7319/83, mass n 431920).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)