Sez. 4, Sentenza n. 41998 del 20/09/2016 Ud. (dep. 05/10/2016) Rv. 268040 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Omesso reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato - Conoscenza " aliunde" del diverso domicilio da parte dell'organo notificante - Notificazione presso tale domicilio a mani di familiare convivente - Validità - .
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
La disposizione di cui all'art.161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto. (Nella fattispecie, la polizia municipale riscontrando che l'imputato si era trasferito presso altro domicilio, aveva proceduto alla notifica del rinvio dell'udienza presso il nuovo domicilio, anche se esso non era stato ritualmente comunicato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)