Sez. 5, Sentenza n. 42399 del 18/09/2009 Ud. (dep. 04/11/2009) Rv. 245819 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Omesso reperimento dell'imputato al domicilio dichiarato - Diverso domicilio risultante dal certificato anagrafico - Notifica del decreto di citazione, per il giudizio di appello, al difensore, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - Legittimità.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE
È legittima la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., presso il difensore qualora l'imputato non sia stato reperito al domicilio dichiarato e non abbia comunicato il diverso domicilio, ancorché risultante dagli atti (nella specie dal certificato anagrafico), in quanto non è consentita alcuna deroga all'espressa previsione dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'obbligo di comunicare il mutamento del domicilio dichiarato o eletto stabilendo che, in caso contrario, la notifica sia eseguita mediante consegna al difensore. (La Corte ha altresì rilevato che il diverso recapito o luogo di residenza di cui venga a conoscenza l'ufficiale notificatore che abbia inutilmente esperito la notifica al domicilio dichiarato o eletto è irrilevante ex art. 161, ove non abbia formato oggetto di comunicazione, ex art. 162 cod. proc. pen., né può rilevare ai fini della notifica ex art. 157 cod. proc. pen. che delinea un sistema alternativo a quello configurato dall'art. 161 cod. proc. pen., che è in sé chiuso e non ammette 'contaminazionì con il primo.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)