Sez. 2, Sentenza n. 25671 del 19/05/2009 Ud. (dep. 18/06/2009) Rv. 244167 - 01
NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE | Esecuzione in presenza di conosciuto nuovo domicilio dell'imputato non comunicato - Nullità - Sussistenza.
NOTIFICAZIONI - AL DIFENSORE
È nulla la notificazione eseguita presso il difensore dell'imputato a norma dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., allorché sia noto, benché non comunicato formalmente, il nuovo domicilio dell'imputato, in quanto la citata disposizione trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto (nella specie, decreto di citazione per il giudizio di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)