Sez. 3, Sentenza n. 15184 del 10/10/2003 (Rv. 567413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Atto di intervento in una procedura esecutiva - Proposizione da parte di una società o altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Necessità - Indicazione nell'intestazione del ricorso o nella procura - Mancanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., la certificazione, da parte dei difensori, dell'autografia della sottoscrizione del conferente, postula che ne sia accertata l'identità ed esige, perciò, che ne sia indicato il nome; pertanto, quando il nome della persona fisica che ha conferito la procura non risulti né nell'intestazione dell'atto (di intervento in una procedura esecutiva, nel caso di specie) proposto da una società o da un ente collettivo, né nella relativa procura (perché essa non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo a lui dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed insanabilmente nullo l'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)