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Sez. 5, Sentenza n. 11827 del 06/08/2002 (Rv. 556751 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE | Dichiarazione presentata oltre un mese dopo la scadenza del termine - Sanzioni previste dall'art. 47 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Integrale prelievo e versamento delle ritenute - Rilevanza - Esclusione - Violazione meramente formale - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556751-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SANZIONI - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DA PARTE DEI SOSTITUTI DI IMPOSTE

In tema di violazioni relative all'accertamento delle imposte sui redditi, la presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta con ritardo superiore al mese rispetto al termine integra l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e legittima l'applicazione della sanzione comminata al primo comma, senza che possa distinguersi l'ipotesi, ricorrente nella specie, di presentazione omessa (o ultratardiva) da parte del sostituto che abbia prelevato e versato le ritenute, da quella del sostituto che abbia violato anche gli obblighi di effettuare e versare all'erario le ritenute prescritte. Un'autonoma fattispecie di illecito tributario, che contempla l'omessa dichiarazione, da parte del sostituto d'imposta, di ritenute che siano state interamente versate, è stata tuttavia introdotta dall'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, entrato in vigore il 1 aprile 1998, il quale ha abrogato, tra l'altro, l'art. 47 del d.P.R. n. 600 del 1973, e ciò rileva alla stregua dei principi di legalità e del "favor rei", introdotti nel sistema sanzionatorio amministrativo dall'art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicabile "ai procedimenti in corso" alla data del 1 aprile 1998, a condizione, sussistente nella specie, che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia divenuto definitivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 47 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)