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Sez. 1, Sentenza n. 3366 del 16/05/1983 (Rv. 428263 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - NUMEROSI PROTESTI CAMBIARI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428263-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - NUMEROSI PROTESTI CAMBIARI - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA - SUFFICIENZA.*

Con riguardo alla revocatoria fallimentare di pagamenti effettuati con mezzi normali, sia prima che dopo la corrispondente controprestazione, entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, la quale è esperibile a norma dell'art. 67 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, il requisito dell'effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza può essere dimostrato dal curatore anche utilizzando elementi attinenti alla conoscibilità dell'insolvenza medesima, in quanto idonei a fornire presunzioni su detta conoscenza effettiva, come quelli desumibili dall'inadempimento parziale dell'obbligazione e dall'esistenza di numerosi protesti, evidenzianti una situazione di decozione avvertibile da un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, e, quindi, pure dallo "accipiens", in difetto di circostanze contrarie. (V 298/82, mass n 417990; (V 1482/80, mass n 405035; (V 3598/78, mass n 393103).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)