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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 11790 del 27/05/2011 (Rv. 618158 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Divieto di assistere nelle sedi secondarie nei giorni e negli orari della sede principale - Scriminante del consenso espresso dei contraenti - Onere della prova - A carico dell'incolpato - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618158-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Il procedimento disciplinare relativo ai notai si fonda sul principio accusatorio dall'applicazione del quale consegue che la prova degli addebiti contestati è posta a carico dell'organo che ha promosso il procedimento, salvo che la prova investa una circostanza esimente, nel qual caso l'onere probatorio è posto a carico dell'incolpato. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la contestazione a carico del notaio riguardi la violazione del divieto di assistere in uffici secondari nei giorni e nell'ora di assistenza presso la sede principale (art. 9, capo II, sez. II del codice deontologico del 2 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 110 del 12 maggio 2004), la scriminante, costituita dall'espressa richiesta delle parti contraenti di redigere gli atti fuori della sede principale, deve essere dimostrata dal professionista mentre la materialità del fatto addebitato è a carico dell'organo che ha promosso l'iniziativa disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)