Sez. L, Sentenza n. 11134 del 11/06/2004 (Rv. 573592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Deduzione delle somme percepite a titolo di pensione - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettantegli a norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi che egli abbia eventualmente ricevuto a titolo di pensione, in quanto il diritto alla pensione non sorge per effetto della disponibilità delle energie lavorative determinata dal rifiuto del datore di lavoro di riceverle, ed inoltre la continuità giuridica del rapporto di lavoro rende indebita la prestazione pensionistica la cui spettanza è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)