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Sez. L, Sentenza n. 2928 del 14/02/2005 (Rv. 580667 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Deduzione dell'aliunde perceptum - Importi ricevuti a titolo di indennità di mobilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580667-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In caso di illegittimo licenziamento del lavoratore, il risarcimento del danno spettante a norma dell'art.18, legge n. 300 del 1970, commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito degli importi eventualmente ricevuti a titolo di indennità di mobilità.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)