Sez. 1, Sentenza n. 6909 del 15/12/1982 (Rv. 424561 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - AMMISSIBILITÀ- SUSSISTENZA.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - TACITO - AMMISSIBILITÀ- SUSSISTENZA.*
Il riconoscimento del diritto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione può essere anche tacito e non formalizzato, ma esso deve essere chiaro, inequivoco ed incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (nella specie la suprema Corte, enunciando il principio di cui in massima, ha ritenuto corretta la statuizione della Corte d'appello che aveva escluso l'efficacia interruttiva della prescrizione, nei confronti del giratario di un assegno bancario, ad una denuncia penale per truffa e falso proposta dal traente contro il prenditore del titolo, poiché la circostanza che l'emittente non avesse contestato di avere sottoscritto l'assegno non poteva identificarsi con il positivo riconoscimento del diritto del giratario). (V 5973/80, mass n 409758; (V 1874/76, mass n 380667).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)