Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021) Rv. 281116 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 5, Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)