Sez. 6, Ordinanza n. 3108 del 08/01/2018 Cc. (dep. 23/01/2018) Rv. 272252 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, anche a seguito dell'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giudirica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 n. 2, Legge 23/06/2017 num. 1031 art. 1 com. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)