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Sez. 6, Sentenza n. 25617 del 25/06/2020 Cc. (dep. 09/09/2020) Rv. 279573 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Erronea qualificazione giuridica del fatto - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279573-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della l. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non integrata la circostanza aggravante dell'ingente quantità in un caso di illecita detenzione di hashish con principio attivo pari a 725, 715 grammi, palesemente inferiore rispetto alla soglia di 2 chilogrammi indicata per la configurazione della citata aggravante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 50 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)