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Sez. 3, Sentenza n. 8477 del 06/08/1999 (Rv. 529204 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Trattative per la bonaria composizione della vertenza - Efficacia interruttiva - Configurabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 1999-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529204-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Le trattative di bonario componimento di una vertenza (nella specie, tra un privato ed una compagnia di assicurazione) possono integrare gli estremi dell'atto idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 C.C. tutte le volte in cui, dal comportamento di una delle parti, risulti il riconoscimento dell'altrui diritto di credito, essendo dipesa la mancata transazione da questioni attinenti alla liquidazione del danno e non anche all'esistenza del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)