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Sez. 5, Sentenza n. 3545 del 12/03/2002 (Rv. 552994 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Maggior reddito a fini I.R.P.E.G. - Accertamento - Maggior I.L.O.R. dovuta - Detrazione dall'imponibile - ObbligatorietĂ  - Inesistenza di apposito accantonamento ex art. 61, primo comma, d.P.R. n. 597 del 1973 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552994-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in caso di accertamento di maggior reddito a fini I.R.P.E.G., l'imponibile dovrĂ  essere determinato dall'Ufficio tenendo conto della deducibilitĂ  della maggior I.L.O.R. conseguentemente dovuta, senza che rilevino ostativamente la natura ancora non definitiva dell'accertamento o l'inesistenza di un apposito accantonamento, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per imposte non ancora definitivamente accertate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)