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Sez. 2, Sentenza n. 2776 del 28/03/1997 (Rv. 503364 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Contratto preliminare stipulato prima della legge n. 47 del 1985 sul divieto di lottizzazioni abusive - Inadempimento del preliminare - Esecuzione in forma specifica di quest'ultimo - Inammissibilità per effetto della nuova disciplina - Invalidità delle reciproche promesse di vendita e di acquisto - Esclusione - Portata.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503364-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

L'art. 18 comma secondo legge 28 febbraio 1985 n. 47, il quale vieta gli atti di trasferimenti di immobili da cui derivino lottizzazioni abusive, non comporta la nullità dei contratti preliminari o definitivi stipulati prima della sua entrata in vigore, non avendo la norma richiamata efficacia retroattiva. Ne consegue che in caso di inadempimento di un contratto preliminare, la nuova normativa impedisce bensì di ottenere in via di esecuzione in forma specifica l'effetto reale del contratto definitivo non concluso, ma non determina l'invalidità delle reciproche promesse di vendita e di acquisto, per cui la tutela del contraente non è limitata alle azioni restitutorie, ma si estende a quelle risolutorie e risarcitorie.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)