Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 04/07/1997 Ud. (dep. 08/09/1997) Rv. 208957 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | D.Lgs. n.518 del 1992 - Tutela penale della proprietà intellettuale dei programmi per elaboratore - Contenuto - Fattispecie: esclusa applicabilità anche di legislazione sulle riproduzioni magnetiche.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
Con il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 il legislatore, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE, ha giuridicamente tutelato i programmi per elaboratore, inserendoli fra le opere letterarie protette a norma della Convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 giugno 1978, n.399, sanzionando in via penale, fra l'altro, la duplicazione, a fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e la loro importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale, così colmando il vuoto legislativo fino ad allora esistente in tema di tutela penale in materia. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, non potendo applicarsi ai fatti, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette e videocassette o altri supporti, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, e perché, all'epoca dei fatti medesimi, l'abusiva riproduzione di "Software" applicativi, nonché la loro detenzione per la vendita e messa in commercio, non erano previsti dalla legge come reato).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 29/12/1992 num. 518 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)