Sez. 3, Sentenza n. 15968 del 08/03/2002 Ud. (dep. 29/04/2002) Rv. 222551 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore - Riproduzione finalizzata a produrre indebitamente, mediante modifiche e sviluppi, un programma simile a quello originale - Reato di cui all'art. 171 bis legge n. 633 del 1941- Sussistenza.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione di copie non autorizzate del programma interessato, ma anche la condotta di indebita utilizzazione del programma stesso al fine di realizzare, mediante modifiche e sviluppi, un diverso prodotto per elaboratore, atteso che l'art. 171 bis della l. 22 aprile 1941 n. 633 sanziona ogni attività di riproduzione che contrasti con la volontà del titolare del bene, indipendentemente dalle modalità di successiva utilizzazione del programma riprodotto, e che l'art. 64 quater della stessa legge vieta espressamente lo sfruttamento dei codici del prodotto originale per la elaborazione di un programma sostanzialmente simile nella sua forma espressiva.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)