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Sez. 3, Sentenza n. 15509 del 27/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002) Rv. 222550 - 01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore - Riproduzione finalizzata a produrre indebitamente, mediante modifiche e sviluppi, un programma simile a quello originale - Reato di cui all'art. 171 bis legge n. 633 del 1941 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222550-01

BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

La fattispecie di duplicazione abusiva di programmi per elaboratore comprende non soltanto la produzione non autorizzata di copie perfette del programma interessato, ma anche la realizzazione di programmi ricavati dallo sviluppo o da modifiche del prodotto originale, quando di quest'ultimo sia replicata una parte funzionalmente autonoma e costituente, comunque, il nucleo centrale dell'opera protetta.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 bis, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 ter, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 64 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)