Sez. 6, Sentenza n. 35786 del 21/06/2012 Cc. (dep. 18/09/2012) Rv. 254392 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello - Effetto devolutivo - Sussistenza - Conseguenze - Accoglimento dell'appello del P.M. - Compiti del Tribunale.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In sede di appello cautelare "ex" art. 322-"bis" cod. proc. pen., quando il Tribunale accoglie l'impugnazione proposta dal P.M. e dispone la misura cautelare reale, ha comunque l'obbligo di valutare la sussistenza di tutti i presupposti del sequestro preventivo, a prescindere dai motivi di gravame proposti, non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto nel giudizio di riesame, ma anche in sede di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)