Sez. 3, Sentenza n. 3482 del 15/10/1996 Cc. (dep. 14/11/1996) Rv. 206711 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Revoca - Effetto devolutivo - Sussistenza - Limiti.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In materia di sequestro preventivo, l'appello previsto dall'art. 322 bis è caratterizzato dall'effetto devolutivo. Il Tribunale, tuttavia, deve sempre esaminare la parte del provvedimento, che, pur se non impugnata, è connessa con i punti della decisione, oggetto di gravame, tanto intimamente da rendere logicamente impossibile la loro considerazione isolata. Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'impugnazione del P.M., dispone la misura cautelare reale, inoltre, ha il dovere di valutare la sussistenza dei requisiti indispensabili del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", poiché l'effetto "de quo" non va interpretato in senso riduttivo e meccanicistico. I profili sostanziali, infatti, sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 322 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)