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Sez. 6, Sentenza n. 10846 del 16/01/2007 Cc. (dep. 14/03/2007) Rv. 235918 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello - Effetto devolutivo - Sussistenza - Conseguenze - Accoglimento dell'appello del P.M. - Compiti del tribunale.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235918-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il tribunale chiamato a decidere sull'appello in materia di sequestro preventivo, caratterizzato, come quello ordinario, dall'effetto devolutivo, ha sempre l'obbligo di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata e, qualora, a seguito dell'impugnazione del P.M., disponga la misura cautelare reale, ha anche il dovere di valutare la sussistenza del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora", non potendo l'effetto devolutivo essere interpretato in senso riduttivo e meccanicistico, giacché i profili sostanziali sono presupposti collegati con i motivi dedotti e vanno apprezzati non soltanto in sede di riesame, ma anche con la richiesta di revoca e con l'appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)