Sez. 2, Sentenza n. 6481 del 17/03/2009 (Rv. 607188 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ., nel testo anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. n. 303 del 1991 - Rapporto a tempo determinato contenente clausola di tacito rinnovo anno per anno - Spettanza - Sussistenza - Fondamento.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'indennità di fine rapporto accordata all'agente dall'art. 1751 cod. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 10 settembre 1991, n. 303) è dovuta anche nel caso di rapporto a tempo determinato contenente una clausola di tacito rinnovo di anno in anno, in virtù dell'espressa previsione in tal senso contenuta nell'art. 3 dell'accordo collettivo 20 giugno 1956 (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145), previsione che deve intendersi richiamata dall'art. 1751 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., DPR 16/01/1961 num. 145 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 20/06/1956 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)