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Sez. 3, Sentenza n. 10896 del 30/10/1998 (Rv. 520253 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - Condizioni - Cassazione della sentenza per vizio di omessa pronunzia - Pronunzia nel merito - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520253-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO

La decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma primo cod. civ. è limitata alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, restando esclusa quella di accoglimento per vizi "in procedendo". Consegue che la decisione della causa nel merito non trova applicazione nel caso di vizio della sentenza di omessa pronunzia, che può dar luogo sotto il diverso profilo dell'art. 360 n. 4 ad annullamento con rinvio della causa alla fase nella quale l'omissione si è verificata e non già a cassazione con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto del comma primo dell'art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 383.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)