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Sez. 3, Sentenza n. 14075 del 01/10/2002 (Rv. 557701 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE | Potere della Cassazione di provvedere sulle spese anche nel caso di sentenza viziata da omessa pronuncia - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557701-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE

Nel caso in cui la Corte di cassazione rilevi, nella sentenza resa dal giudice di merito (nella specie, che giudicava a seguito di annullamento con rinvio), il denunciato vizio di omessa pronunzia sul capo delle spese, non trovano applicazione né il disposto dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui consente la decisione nel merito), il quale non può operare allorché il ricorso venga accolto per vizi "in procedendo", né quello di cui art. 385 cod. proc. civ., che le attribuisce il potere di provvedere essa stessa sulle spese, il quale presuppone sempre la cassazione senza rinvio o la declaratoria di incompetenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)