Sez. 2, Sentenza n. 14378 del 29/07/2004 (Rv. 575063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO | Decisione nel merito "ex" art. 384 cod. proc. civ. - Condizioni - Cassazione della sentenza per vizio di omessa pronuncia - Pronuncia nel merito - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE SENZA RINVIO
La decisione della causa nel merito da parte della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 384, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ., è consentita unicamente nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, restando esclusa in caso di accoglimento per vizi "in procedendo". Consegue che la decisione della causa nel merito non trova applicazione nel caso di vizio della sentenza di omessa pronuncia, che può dar luogo sotto il diverso profilo dell'art. 360, numero 4, cod. proc. civ. ad annullamento con pronuncia restitutoria della causa alla fase nella quale l'omissione si è verificata e non già a cassazione con enunciazione del principio di diritto, come si evince dal disposto del primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. in relazione all'art. 383 dello stesso codice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)