Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 18/01/2008 (Rv. 601180 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Deposito del ricorso notificato nella segreteria della Commissione tributaria entro il termine di trenta giorni - Mancanza - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, ove l'appellante non abbia depositato entro trenta giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato o copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta (se la notifica è avvenuta a mezzo posta), il ricorso è inammissibile e, ai sensi del comb. disp. degli artt. 53, secondo comma, e 22, primo e secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, e tale prevista sanzione deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)