Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 27/02/1984 Ud. (dep. 24/05/1984) Rv. 164375 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - DI ENTI PREVIDENZIALI - INDEBITA RICEZIONE DI PRESTAZIONI PERIODICHE - CONSUMAZIONE - DURATA - DANNO - VALUTAZIONE UNITARIA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO - DI ENTI PREVIDENZIALI - INDEBITA RICEZIONE DI PRESTAZIONI PERIODICHE - CONSUMAZIONE - DURATA - DANNO - VALUTAZIONE UNITARIA.*
Il reato di truffa in danno degli enti previdenziali per ricezione di indebite prestazioni di emolumenti e previdenze maturate periodicamente non è un reato permanente, né un reato istantaneo ad effetti permanenti, bensì un reato a consumazione prolungata, un reato cioè che sin dall'inizio si prospetta nella volontà di chi intende commetterlo come un'Azione che sfocia in un evento che continua a prodursi nel tempo, aumentando logicamente a mano a mano la propria entità. Quando l'Azione esecutiva è idonea, ai sensi del secondo comma dell'art. 49 cod. pen., ed ha conseguito l'effetto causale che ne discende colui che l'ha attuata con coscienza e volontà ne continua a rispondere, ove non ne interrompa egli stesso l'effetto, anche se questo, e cioè l'evento che continua a protrarsi nel tempo, poteva essere interrotto dalla stessa parte offesa. L'entità del danno subito va valutata unitariamente. (nella fattispecie l'i.N.P.S., pur venuto a conoscenza, a seguito di denuncia, della perpetrazione di una truffa a suo danno aveva ritenuto di non poter sospendere immediatamente le prestazioni erogate, in Mancanza di accertamento definitivo della illegittimità delle prestazioni stesse. La Cassazione ha ritenuto che la consumazione del reato si sia protratta fino a che l'i.N.P.S. non ha cessato le erogazioni).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)