Sez. 1, Sentenza n. 7321 del 24/04/1985 Ud. (dep. 23/07/1985) Rv. 170178 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ.*
La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 cod. proc. pen. non è applicabile qualora la inammissibilità, anche se dichiarata con sentenza in pubblica udienza, era rilevabile e dichiarabile con ordinanza da emettere col rito camerale. (V mass n 168862; (V mass n 164375; (contra mass n 157052; (contra mass n 149867).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)