Sez. 2, Sentenza n. 22098 del 19/05/2015 Ud. (dep. 27/05/2015) Rv. 263996 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Momento consumativo del reato - Criteri di individuazione - Abbandono della refurtiva immediatamente dopo la sottrazione per l'intervento di un terzo - Reato consumato - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di rapina impropria, il reato di cui all'art. 628 cod. pen. può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa venga sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza del titolare, essendo irrilevante che la refurtiva sia stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di rapina impropria consumata e non tentata in relazione alla condotta dell'imputata, che, dopo aver conseguito, anche se per breve tempo, il possesso della refurtiva, la abbandonava sulla via della fuga).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)