Sez. 4, Sentenza n. 31461 del 03/07/2002 Ud. (dep. 20/09/2002) Rv. 222270 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Criteri di individuazione - Abbandono della refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento aleatorio di terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato - Furto consumato - Sussistenza.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
In tema di furto, il reato può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza di quest'ultimo; non rileva a tal fine il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo estraneo alla sfera di vigilanza del possessore derubato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)