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Sez. L, Sentenza n. 833 del 07/02/1990 (Rv. 465181 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PREMIO SUPPLEMENTARE EX ART. 153 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465181-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - PREMIO SUPPLEMENTARE EX ART. 153 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - OBBLIGO DEI DATORI DI LAVORO - CONDIZIONI.*

In tema di Assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, il premio supplementare, stabilito dall'art. 153 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (come modificato dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1975 n. 780) è dovuto dai datori di lavoro, che svolgono le lavorazioni previste nell'allegato n. 8 al citato d.P.R., soltanto ove risulti accertato in concreto che, a causa dell'effettuazione di esse, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di amianto (o di silice libera) in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare per il personale addetto il rischio effettivo (e non solo presunto) di contrarre asbestosi (o silicosi). (V 126/90, mass n 464805; (Conf 4072/88, mass n 459172).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 143 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)