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Sez. L, Sentenza n. 7431 del 20/07/1990 (Rv. 468318 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ ESTERA - INCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468318-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - INDENNITÀ ESTERA - INCLUSIONE - LIMITI.*

Della cosiddetta indennità estera, alla stregua della regolamentazione predisposta dall'imprenditore ed accettata, anche per tacita adesione, dal lavoratore espatriato, sono computabili, ai fini della Determinazione del trattamento di fine rapporto, solo quelle voci (o componenti) le quali, per la funzione che adempiono, costituiscono riconoscimento della professionalità del lavoratore (nella specie, indennità di espatrio e indennità complementare), dovendo invece essere escluse dal computo quelle (nella specie, indennità di disagio) che non risultino correlate alla detta professionalità. (V 469/89, mass n 465181; (V 4825/87, mass n 453468).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)